CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DELLA FUNZIONE  ex art 19 D.L. 95/2012:

 
“ SERVIZIO CATASTO”
 
 
PREMESSO
 
  • che il D.Lgs. n. 267/2000 prevede all’art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
 
  • che le Amministrazioni Comunali della C.M.  si sono più volte confrontate sul tema attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei servizi comunali;
 
  • che tra i Comuni partecipanti alla presente iniziativa sono già state avviate esperienze di cooperazione e collaborazione  nella  gestione dei servizi associati trasferiti all’Ente Capofila;
 
 
  • che le Amministrazioni Comunali  della C.M.hanno raggiunto un’intesa per la gestione in convenzione del servizio CATASTO per conto di tutti i Comuni aderenti, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio nell’ambito dei loro rispettivi territori;
 
     Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti
 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
 
 
 
Articolo 1
Finalità della convenzione
 
I Comuni  della C.M. trasferiscono alla Comunità Montana  Capofila la funzione fondamentale di cui all’art. 19 del D.L. 95/2012 “ Catasto “ e  costituiscono un ufficio per la gestione in convenzione del servizio gestione funioni catastali ( d.l.gs. 112/98 art. 66 come modificato dall’art. 1 comma 194 e segg. Della legge 27/12/2006 n° 296 )  ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000. La sede dell’ufficio è stabilita  della C.M.,  Ente capofila della gestione associata.
Le finalità relative alla gestione delle funzioni catastali possono estendersi a tutti gli aspetti cartografici, gestionali e di anagrafe immobiliare orientati alla conoscenza ed al governo dell’ambito territoriale dei comuni aderenti, nonché alle problematihe inerenti l’inventario dei beni patrimoniali e demaniali dei Comuni.
 
 
Articolo 2
Contenuto della convenzione
 
Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata  l'organizzazione e la gestione del sevizio catastale secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.
A tali fini l’ufficio associato provvede ad assicurare l’assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I Comuni perseguono inoltre l’obiettivo dell’omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di gestione  catastale. A tali fini l’ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:
allo studio ed all’esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- allo studio ed all’individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
Entro la data del 28.02.2013 il responsabile del servizio incaricato della Comunità Montana potrà adottare le nuove regole procedurali omogenee. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.
 
 
 
Articolo 3
Obblighi degli enti in convenzione
 
I Comuni si obbligano trasferire all’Ente Capofila  l'organizzazione e la gestione dei servizi catastali di loro competenza. di Seulo gestirà il servizio secondo le norme che regolano la materia e in coerenza c on i dettati del DPCM 14/06/2007.
L Ente Capofila per le attività previste e per il raggiungimento degli obiettivi proposti procederà alla:
- Creazione di un Ufficio di Coordinamento del servizio catastale.;
- Adozione di un regolamento per il funzionamento del servizio catastale;
  
Articolo  4
Rapporti Finanziari
 
Gli oneri finanziari e gli eventuali finanziamenti/contruibuti relativi al funzionalmeto del della Funzione catasto sono suddivisi per annualità fra i Comuni aderenti con le seguenti modalità:
 
  1. spese di gestione ordinaria ( derivante dai costi del personale adibito al servizio, dai costi generali di utenza telefonica, idrica, software  e cancelleria, ecc, ). Verrà suddiviso il costo per abitante, rapportanto il costo complessivo del servizio al numero di abitanti di tutti i Comuni aderenti. Il coefficiente ottenuto dalla divisione sarà moltiplicato per il numero degli abitanti di ogni comune aderenete.
  2. Spese per progetti starordinari per singoli Comuni. Verrà posto direttamente in carico al Comune interessato al progetto.
 
I Comuni corrisponderanno all’Ente Capofila la quota parte delle risorse finanziarie di competenza necessarie per il funzionamento del servizio catastale entro il mese di  Febbraio  di ogni anno per una somma pari al 50”% della previsione e il restante 50% entro il 31 Gennaio dell’anno successivo al servizio.
 
 
 
 
 
Articolo 5
Forme di consultazione e conferenza di servizi
 
I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza di servizi permanente dei Sindaci o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, presieduta a turno e per la durata di un anno, da ciascun Sindaco.
La conferenza si riunirà in sedute ordinarie mensili; il presidente di turno può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità. Sarà compito della conferenza stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità sulla base delle indicazioni del responsabile dell’ufficio stesso. La conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare, congiuntamente alle unità del personale interessate, almeno 3 volte all’anno, l’andamento dell’ufficio. Nell’ambito della conferenza di servizi dovrà essere realizzata adeguata forma di consultazione degli enti aderenti affinchè vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all’interno della seduta ordinaria.
 
 
 
Articolo 6
 
Ausilio del Segretario comunale
 
I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l’ottimizzazione dei servizi.
 
 
Articolo 7
Durata della convenzione
 
La durata della presente convenzione è stabilita in 10 anni e scade unitamente alla convenzione da sottoscrivere con l’agenzia del Territorio ai sensi dell’art. 42, c. 4°, del DPCM 14/06/2007. Ciascun Comune aderente avrà il diritto di recedere durante il periodo di durata della presente convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione dell’istanza.
 
Articolo 8
Controversie
 
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
 
 
Articolo 9
Registrazione
 
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. La durata della convenione è legata alla durata del contratto di appalto.
 
 
Articolo 10
Spese
 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite al precedente articolo ______.
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
(…)
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si approva il contenuto dell’art. 7 relativo alla penale prevista nel caso di recesso di uno dei Comune che hanno sottoscritto la presente convenzione.
 
  
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